1. È costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo
a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci e alle revoche delle iscrizioni negli elenchi regionali;
b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali;
c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali;
d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria competenza;
e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare nei confronti dei clienti;
f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali;
g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi;
h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.