Art. 4.

      1. È costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo

 

Pag. 4

o da un suo delegato e composto, in misura paritetica, da rappresentanti delle guardie particolari giurate e da titolari di istituti di sicurezza civile privata, iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 2.
      2. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

          a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci e alle revoche delle iscrizioni negli elenchi regionali;

          b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali;

          c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali;

          d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria competenza;

          e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare nei confronti dei clienti;

          f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali;

          g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi;

          h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.